Lo Statuto

ASSOCIAZIONE “L’ARCA”

STATUTO

Art.1 Costituzione e denominazione

E’ costituita con sede in Fabbrico (RE), via Fusara, 21 una libera associazione culturale, apolitica, apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro, denominata:

ASSOCIAZIONE “L’ARCA”

Art.2 Finalità

L’associazione si propone:

  • La pratica, lo studio e la ricerca, la tutela e la divulgazione dello shiatsu, arte basata sulle pressioni manuali, finalizzata a stimolare nella persona l’espressione ottimale delle risorse vitali per una migliore qualità della vita.
  • La pratica, lo studio e la ricerca delle tecniche complementari e integrabili, o comunque attinenti alla qualità della vita, con la consapevolezza dei benefici che esse apportano nello sviluppo armonico dell’essere umano.
  • L’insegnamento, la divulgazione e la diffusione delle tecniche sopraccitate.
  • L’aggiornamento e la ricerca per il perfezionamento e superamento della tecnica, per elevare la dimensione professionale umana e spirituale dei soci.
  • Di garantire un’organizzazione, un supporto e un aggiornamento ai suoi associati.

Art.3 Strumenti

Per raggiungere queste finalità, l’associazione si propone di:

  • Organizzare corsi di formazione, seminari, stages residenziali, conferenze, trasmissioni radiotelevisive e manifestazioni.
  • Promuovere la divulgazione di quanto sopra attraverso stampati, libri, riviste, videocassette, siti e portali internet.
  • Promuovere studi e ricerche,anche attraverso l’assegnazione di borse, premi di studio, e la sottoscrizione di contratti di collaborazione con enti pubblici e privati.
  • Favorire la diffusione del materiale informativo e anche didattico.
  • Raccogliere fondi, contributi e liberalità da parte degli associati, privati ed enti.
  • Instaurare rapporti di collaborazione con altre associazioni, gruppi, istituzioni sia pubbliche che private perseguenti finalità analoghe o comunque in sintonia con lo spirito dell’Associazione.

Art.4 Durata

La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2050 e si intenderà prorogata di quinquennio in quinquennio, se non verrà presa contraria decisione dall’assemblea degli Associati.

Art.5 I Soci

L’Associazione è composta da:

a)    Soci Fondatori.

b)    Soci Ordinari.

c)     Soci Operatori.

d)    Soci Onorari.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione ed hanno versato una quota di costituzione di Euro 150,00 cadauno.

I Soci Ordinari sono tutti i soci che partecipano all’attività dell’Associazione e sono in regola con il pagamento delle quote associative.

Possono essere soci ordinari anche enti o associazioni che ne condividono le finalità.

I Soci Operatori sono coloro che operano all’interno dell’Associazione ed esplicano le attività legate alle finalità sociali.

La qualità di Socio Onorario potrà essere riconosciuta dal Consiglio Direttivo a persone che abbiano contribuito o siano in grado di contribuire agli scopi dell’Associazione, o che si siano distinte per particolari meriti scientifici o umanitari.

Il Socio “Onorario” non è tenuto al versamento della quota associativa.

La qualità di Socio “ordinario” e socio “operatore” si acquisisce a seguito di richiesta approvata dal consiglio direttivo e dopo il pagamento delle quote associative.

La partecipazione dei soci all’Associazione non è temporanea e perdura fino a quando il socio non perde tale qualifica per uno dei motivi indicati al successivo articolo. La qualità di socio è intrasmissibile.

Art.6 Rapporto Associativo

La qualifica di socio ordinario si perde per:

-         recesso, che deve essere esercitato con comunicazione scritta al consiglio direttivo.

-         Decadenza, che consegue al ritardato pagamento della quota associativa oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza della tessera.

-         Esclusione, a causa dell’inosservanza del presente statuto, o delle delibere prese dagli organi sociali.

-         Radiazione, deliberata dal consiglio direttivo a causa di comportamento scorretto nei confronti dell’Associazione.

-         Decesso, se persona fisica.

Le esclusioni degli associati vengono deliberate dal consiglio direttivo;

il socio receduto, decaduto, radiato o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.7 Diritti e Doveri degli Associati

Gli associati sono obbligati:

a)    Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni, e le delibere adottate dagli organi associativi.

b)    Uniformarsi alle delibere di carattere etico, professionale ed economico assunte dall’assemblea e dal consiglio direttivo.

c)     A versare annualmente la quota associativa ed eventuali quote contributive mensili o di altre periodicità in relazione alle attività dell’Associazione.

Gli associati hanno diritto:

a)    A partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione.

b)    A partecipare all’assemblea con diritto di un voto qualunque sia il valore della quota. Gli Associati maggiorenni hanno il diritto di voto relativamente all’approvazione dello statuto e dei regolamenti, alle loro successive modifiche  ed alla nomina degli organi direttivi.

c)     Ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’associazione.

Le quote od i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili; sono trasmissibili solo a causa di morte.

Art.8 Durata dell’anno sociale

L’anno sociale và dal 1 gennaio al 31 dicembre

Art.9 Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

1)   L’Assemblea dei soci

2)   Il Consiglio Direttivo

3)   Il Presidente del Consiglio Direttivo

4)   Il Collegio dei Probiviri

I membri eletti a ricoprire funzioni associative restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Le cariche associative vengono inizialmente ricoperte a titolo gratuito finchè l’assemblea degli associati non delibererà un compenso.

Art.10 Assemblea degli Associati

L’assemblea è composta da tutti gli associati ed a essa spetta la sovranità.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Le assemblee si dividono in ordinarie e straordinarie.

L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

-         Elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri e ne determina eventualmente il compenso.

-         Delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni.

-         Delinea e approva la politica gestionale e finanziaria dell’associazione (bilancio consuntivo dell’anno precedente e bilancio preventivo dell’anno corrente).

-         Definisce, propone, dibatte ed approva la programmazione generale delle attività sociali.

-         Valuta e delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art.11 Convocazione, costituzione e delibere dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo previo avviso da consegnare o spedire, anche via fax o e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l’assemblea, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione.

L’assemblea ordinaria è convocata nei seguenti casi:

a)    obbligatoriamente, entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell’anno sociale, per approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione;

b)    su decisione del Presidente;

c)     su richiesta scritta della maggioranza semplice del consiglio direttivo o di un terzo dei soci.

L’Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione o allo scioglimento della stessa.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

L’assemblea nomina un segretario che provvederà alla redazione del verbale sul libro delle assemblee.

Nel processo verbale dell’assemblea devono risultare annotati:

-         La descrizione dello svolgimento dei lavori dell’assemblea.

-         Il riassunto degli argomenti discussi.

-         Le delibere sottoposte a valutazione con indicazione dei voti espressi.

-         Le dichiarazioni succitate di cui venga espressamente richiesta un’annotazione con l’indicazione del nome del richiedente.

-         Quant’altro il segretario, su consenso del Presidente, ritenga opportuno annotare.

Le delibere sia dell’assemblea ordinaria che dell’assemblea straordinaria si intendono validamente assunte e approvate, qualora ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei soci intervenuti, eccezion fatta per la delibera riguardante lo scioglimento dell’Associazione che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere dell’assemblea sono prese per alzata di mano, tranne per la elezione delle cariche sociali, per le quali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Le deliberazioni verranno portate a conoscenza dei soci assieme al rendiconto economico e finanziario.

Le deliberazioni dell’assemblea vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art.12 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.

È composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. Il 50% + 1 sono Soci Fondatori, i restanti sono eletti dall’Assemblea degli associati. I membri del consiglio direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Nel caso uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico per dimissioni o altre cause, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando altri associati che restano in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Al Consiglio Direttivo competono le seguenti attribuzioni:

-         Delibera l’ammissione o l’eventuale esclusione dei soci

-         Determina l’ammontare della quota associativa

-         Determina l’ammontare di quote contributive in relazione alle attività dell’Associazione

-         Delibera la convocazione dell’assemblea

-         Cura l’esecuzione delle delibere assembleari

-         Predispone il programma operativo ed approva il rendiconto dell’Associazione, consuntivo e preventivo, redatto dal Segretario, da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea

-         Cura la gestione finanziaria ed amministrativa dell’Associazione, in conformità ai fini statutari

-         Interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli associati e terzi.

Art.13 Convocazione e delibere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola una volta al mese dal Presidente, mediante un calendario stabilito nella prima riunione successiva alla sua elezione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il consigliere che non partecipa a più di 3 (tre) riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica, con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può attribuire a persone dell’Associazione o a terze estranee all’Associazione lo svolgimento di alcuni atti di qualsiasi natura, mediante apposita delega del Consiglio.

Art.14 Il Presidente dell’Associazione

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea degli associati.

Al Presidente è attribuita la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, o in assenza, al membro anziano del Consiglio o ad un terzo a tal fine delegato ed autorizzato.

Art.15 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall’Assemblea degli associati fra gli associati stessi.

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati, e tra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura, ed il loro lodo sarà inappellabile.

Art.16 Patrimonio Sociale

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • una entrata ordinaria, formata con le quote versate al momento dell’iscrizione
  • il fondo comune formato dall’importo delle quote associative annue versate, il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio Direttivo
  • ogni altro fondo derivante da altre attività eventualmente svolte dall’Associazione
  • qualunque liberalità fatta a favore dell’Associazione (contributi da privati, donazioni, lasciti testamentari ecc.)
  • fondi pervenuti all’Associazione a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
  • contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitati in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

Art. 17 Rendiconto annuale

L’esercizio si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redigerà annualmente un rendiconto economico e finanziario, quale strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione, corredato da una succinta relazione illustrativa. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione, non siano imposte dalla legge.

Art.18 Devoluzione patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, deliberato dall’assemblea degli Associati, il patrimonio verrà devoluto ad un’altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.19 Clausola finale

Per quanto non previsto nel presente statuto, provvederanno il Regolamento Interno e le leggi vigenti in materia.

Associazione L'Arca

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