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ASSOCIAZIONE "L'ARCA" |
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Lo Statuto
Yoga e Maternità Yoga in Menopausa
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ASSOCIAZIONE “L’ARCA” STATUTO Art.1 Costituzione e denominazione E’ costituita con sede in Fabbrico (RE), via
Fusara, 21 una libera associazione culturale, apolitica, apartitica,
aconfessionale, senza fini di lucro, denominata: ASSOCIAZIONE
“L’ARCA”
Art.2 Finalità L’associazione si propone: ·
La
pratica, lo studio e la ricerca, la tutela e la divulgazione dello
shiatsu, arte basata sulle pressioni manuali, finalizzata a stimolare
nella persona l’espressione ottimale delle risorse vitali per una
migliore qualità della vita. ·
La
pratica, lo studio e la ricerca delle tecniche complementari e
integrabili, o comunque attinenti alla qualità della vita, con la
consapevolezza dei benefici che esse apportano nello sviluppo armonico
dell’essere umano. ·
L’insegnamento,
la divulgazione e la diffusione delle tecniche sopraccitate. ·
L’aggiornamento
e la ricerca per il perfezionamento e superamento della tecnica, per
elevare la dimensione professionale umana e spirituale dei soci. · Di garantire un’organizzazione, un supporto e un aggiornamento ai suoi associati. Art.3 Strumenti Per raggiungere queste finalità,
l’associazione si propone di:
Art.4 Durata La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2050 e si intenderà prorogata di quinquennio in quinquennio, se non verrà presa contraria decisione dall’assemblea degli Associati. Art.5 I Soci L’Associazione è composta da: a)
Soci Fondatori. b)
Soci Ordinari. c)
Soci Operatori. d)
Soci Onorari. I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla
costituzione dell’Associazione ed hanno versato una quota di
costituzione di Euro 150,00 cadauno. I Soci Ordinari sono tutti i soci che partecipano all’attività
dell’Associazione e sono in regola con il pagamento delle quote
associative. Possono essere soci ordinari anche enti o associazioni che ne
condividono le finalità. I Soci Operatori sono coloro che operano all’interno
dell’Associazione ed esplicano le attività legate alle finalità
sociali. La qualità di Socio Onorario potrà essere riconosciuta dal
Consiglio Direttivo a persone che abbiano contribuito o siano in grado di
contribuire agli scopi dell’Associazione, o che si siano distinte per
particolari meriti scientifici o umanitari. Il Socio “Onorario” non è tenuto al versamento della quota
associativa. La qualità di Socio “ordinario” e socio “operatore” si
acquisisce a seguito di richiesta approvata dal consiglio direttivo e dopo
il pagamento delle quote associative. La partecipazione dei soci all’Associazione non è temporanea e perdura fino a quando il socio non perde tale qualifica per uno dei motivi indicati al successivo articolo. La qualità di socio è intrasmissibile. Art.6 Rapporto Associativo La qualifica di socio ordinario si perde per: -
recesso, che deve essere esercitato con comunicazione scritta al
consiglio direttivo. -
Decadenza, che consegue al ritardato pagamento della quota
associativa oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza della tessera. -
Esclusione, a causa dell’inosservanza del presente statuto, o
delle delibere prese dagli organi sociali. -
Radiazione, deliberata dal consiglio direttivo a causa di
comportamento scorretto nei confronti dell’Associazione. -
Decesso, se persona fisica. Le esclusioni degli associati vengono
deliberate dal consiglio direttivo; il socio receduto, decaduto, radiato o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Art.7 Diritti e Doveri degli Associati Gli associati sono obbligati: a)
Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni, e le
delibere adottate dagli organi associativi. b)
Uniformarsi alle delibere di carattere etico, professionale ed
economico assunte dall’assemblea e dal consiglio direttivo. c)
A versare annualmente la quota associativa ed eventuali quote
contributive mensili o di altre periodicità in relazione alle attività
dell’Associazione. Gli associati hanno diritto: a)
A partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione. b)
A partecipare all’assemblea con diritto di un voto qualunque sia
il valore della quota. Gli Associati maggiorenni hanno il diritto di voto
relativamente all’approvazione dello statuto e dei regolamenti, alle
loro successive modifiche ed
alla nomina degli organi direttivi. c)
Ad accedere alle cariche associative. I soci non possono vantare alcun diritto nei
confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà
dell’associazione. Le quote od i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili; sono trasmissibili solo a causa di morte. Art.8 Durata dell’anno sociale L’anno sociale và dal 1 gennaio al 31 dicembre Art.9 Organi dell’Associazione Gli organi dell’Associazione sono: 1)
L’Assemblea dei soci 2)
Il Consiglio Direttivo 3)
Il Presidente del Consiglio Direttivo 4)
Il Collegio dei Probiviri I membri eletti a ricoprire funzioni
associative restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Le cariche associative vengono inizialmente
ricoperte a titolo gratuito finchè l’assemblea degli associati non
delibererà un compenso. Art.10 Assemblea degli Associati L’assemblea è composta da tutti gli
associati ed a essa spetta la sovranità. Ogni associato potrà farsi rappresentare in
assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può
ricevere più di tre deleghe. Le assemblee si dividono in ordinarie e
straordinarie. L’assemblea ordinaria indirizza tutta
l’attività dell’Associazione ed in particolare: -
Elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei
Probiviri e ne determina eventualmente il compenso. -
Delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni. -
Delinea e approva la politica gestionale e finanziaria
dell’associazione (bilancio consuntivo dell’anno precedente e bilancio
preventivo dell’anno corrente). -
Definisce, propone, dibatte ed approva la programmazione generale
delle attività sociali. -
Valuta e delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo
esame dal Consiglio Direttivo. Art.11 Convocazione, costituzione e
delibere dell’Assemblea L’Assemblea ordinaria e straordinaria viene
convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo previo avviso da
consegnare o spedire, anche via fax o e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima
della data stabilita per l’assemblea, contenente ordine del giorno,
luogo, data e orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione. L’assemblea ordinaria è convocata nei
seguenti casi: a)
obbligatoriamente, entro 120 (centoventi) giorni dal termine
dell’anno sociale, per approvare il bilancio consuntivo e preventivo
dell’associazione; b)
su decisione del Presidente; c)
su richiesta scritta della maggioranza semplice del consiglio
direttivo o di un terzo dei soci. L’Assemblea Straordinaria è convocata per
deliberare in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo e dello
statuto dell’Associazione o allo scioglimento della stessa. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono
validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o
rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione,
l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci
intervenuti o rappresentati. L’Assemblea ordinaria e straordinaria sono
presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal
Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio
Direttivo eletto dai presenti. L’assemblea nomina un segretario che
provvederà alla redazione del verbale sul libro delle assemblee. Nel processo verbale dell’assemblea devono
risultare annotati: -
La descrizione dello svolgimento dei lavori dell’assemblea. -
Il riassunto degli argomenti discussi. -
Le delibere sottoposte a valutazione con indicazione dei voti
espressi. -
Le dichiarazioni succitate di cui venga espressamente richiesta
un’annotazione con l’indicazione del nome del richiedente. -
Quant’altro il segretario, su consenso del Presidente, ritenga
opportuno annotare. Le delibere sia dell’assemblea ordinaria che
dell’assemblea straordinaria si intendono validamente assunte e
approvate, qualora ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei soci
intervenuti, eccezion fatta per la delibera riguardante lo scioglimento
dell’Associazione che deve essere adottata con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati. Le delibere dell’assemblea sono prese per
alzata di mano, tranne per la elezione delle cariche sociali, per le quali
la votazione avverrà a scrutinio segreto. Le deliberazioni verranno portate a conoscenza
dei soci assieme al rendiconto economico e finanziario. Le deliberazioni dell’assemblea vincolano
tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Art.12 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo
dell’Associazione. È composto da un numero di membri non
inferiore a tre e non superiore a nove. Il 50% + 1 sono Soci Fondatori, i
restanti sono eletti dall’Assemblea degli associati. I membri del
consiglio direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Nel caso uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano
dall’incarico per dimissioni o altre cause, il Consiglio Direttivo può
provvedere alla loro sostituzione nominando altri associati che restano in
carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale
ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del
Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo
Consiglio. Il Consiglio elegge al suo interno il
Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Al Consiglio Direttivo competono le seguenti
attribuzioni: -
Delibera l’ammissione o l’eventuale esclusione dei soci -
Determina l’ammontare della quota associativa -
Determina l’ammontare di quote contributive in relazione alle
attività dell’Associazione -
Delibera la convocazione dell’assemblea -
Cura l’esecuzione delle delibere assembleari -
Predispone il programma operativo ed approva il rendiconto
dell’Associazione, consuntivo e preventivo, redatto dal Segretario, da
sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea -
Cura la gestione finanziaria ed amministrativa
dell’Associazione, in conformità ai fini statutari -
Interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella
composizione delle controversie insorgenti tra gli associati e terzi. Art.13 Convocazione e delibere del
Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è convocato di regola
una volta al mese dal Presidente, mediante un calendario stabilito nella
prima riunione successiva alla sua elezione. Per la validità delle adunanze del Consiglio
Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti;
in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il consigliere che non partecipa a più di 3
(tre) riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica,
con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio
Direttivo. Il Presidente può attribuire a persone
dell’Associazione o a terze estranee all’Associazione lo svolgimento
di alcuni atti di qualsiasi natura, mediante apposita delega del
Consiglio.
Art.14 Il Presidente
dell’Associazione Il Presidente, nominato dal Consiglio
Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea
degli associati. Al Presidente è attribuita la firma sociale e
la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in
giudizio; in caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni spettano
al Vice-Presidente, o in assenza, al membro anziano del Consiglio o ad un
terzo a tal fine delegato ed autorizzato. Art.15 Il Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è composto da 3
(tre) membri nominati dall’Assemblea degli associati fra gli associati
stessi. Tutte le eventuali controversie che dovessero
insorgere tra gli associati, e tra questi e l’Associazione o suoi
organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri;
essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura, ed il
loro lodo sarà inappellabile. Art.16 Patrimonio Sociale Il Patrimonio dell’Associazione è
costituito da: ·
una entrata ordinaria, formata con le quote versate al momento
dell’iscrizione ·
il fondo comune formato dall’importo delle quote associative
annue versate, il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio
Direttivo ·
ogni altro fondo derivante da altre attività eventualmente
svolte dall’Associazione ·
qualunque liberalità fatta a favore dell’Associazione
(contributi da privati, donazioni, lasciti testamentari ecc.) ·
fondi pervenuti all’Associazione a seguito di raccolte
pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di
modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ·
contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento convenzionato in regime di accreditamento di attività aventi
finalità sociali esercitati in conformità ai fini istituzionali degli
enti stessi. Art. 17 Rendiconto annuale L’esercizio si chiude il 31 Dicembre di ogni
anno. Il Consiglio Direttivo redigerà annualmente un rendiconto economico
e finanziario, quale strumento di trasparenza e di controllo dell’intera
gestione, corredato da una succinta relazione illustrativa. È fatto
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione, non
siano imposte dalla legge. Art.18 Devoluzione patrimonio in caso
di scioglimento In caso di scioglimento dell’Associazione,
per qualsiasi causa, deliberato dall’assemblea degli Associati, il
patrimonio verrà devoluto ad un’altra Associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art.3 comma 190, della legge 662/96, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge. Art.19 Clausola finale Per quanto non previsto nel presente statuto,
provvederanno il Regolamento Interno e le leggi vigenti in materia. |
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